INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 9 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2024 NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE PROVINCE DI IMPERIA E DI SAVONA.

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2025, ha prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi verificatisi nei giorni dal 9 febbraio al 31 marzo 2024.

Al riguardo, si richiama l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 22 luglio 2024, n. 1.091 del 22 luglio 2024 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 09 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e Savona, con la quale è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui per dodici mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi.

Si riporta di seguito il percorso del precedente avviso pubblicato in data 06 agosto 2024 e il testo dell’Ordinanza: News> Sospensione delle rate di mutuo per gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e Savona

  1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

L’ ordinanza in questione, all’ art. 9, dispone quanto segue:

  • in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni nei giorni dal 09 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e Savona – considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile – i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 21/07/2026 – Dichiarazione stato emergenza del 22/07/2024).
  • Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (ossia entro il 30 agosto 2025) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:

– tempi di rimborso;

– costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;

il termine, non inferiore a trenta giorni (da quando viene data l’informativa) per l’esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.

  • Qualora la banca o l’intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 21 luglio 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
  1. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

 Fino all’ agibilità o all’ abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque entro e non oltre il 21 luglio 2026) – i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell’addebito:

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l’opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

  • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
  • la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

  1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno:

  • inviare una richiesta scritta a Banca d’Alba Credito Cooperativo s.c.: fidiegaranzie@pec.bancadalba.bcc.it (riportare nell’oggetto della mail: Ordinanza del Capo della Protezione Civile 1.091 del 22 luglio 2024 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e di Savona, con indicazione dell’opzione prescelta (sospensione dell’intera rata ovvero della sola quota capitale)
  • presentare la richiesta rivolgendosi direttamente presso la propria Filiale di competenza.

Le richieste dovranno pervenire entro il 30 agosto 2025 e dovranno essere accompagnate da un’autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA ORDINANZA OCDPC 1091 del 22 luglio 2024 – Data di pubblicazione sul sito il 06 agosto 2024

Prorogata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025 e pubblicata in GU il 30 luglio 2025 – Data di pubblicazione sul sito il 31 luglio 2025.