INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO.

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 26 luglio 2025, ha prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024.

Al riguardo, si richiama l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 21 agosto 2024, n. 1.096, con la quale è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui per dodici mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nei Comuni di Balme, Banchette, Bardonecchia, Busano, Cafasse, Cantoira, Canischio, Ceresole Reale, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Cuorgnè, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Forno Canavese, Groscavallo, Ingria, Lemie, Levone, Locana, Noasca, Oulx, Pessinetto, Prascorsano, Pratiglione, Pertusio, Ribordone, Rivara, Ronco Canavese, Salassa, Salerano Canavese, San Ponso, Sparone, Traves, Usseglio, Val di Chy, Valperga, Valprato Soana, Vidracco, Viù, Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Cossogno, Intragna, Macugnaga, Omegna, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trasquera, Vanzone, San Carlo, Varzo, Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Campertogno, Carcoforo, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rimella, Scopa e della Provincia di Vercelli.

Si riporta di seguito il percorso del precedente avviso pubblicato in data 30 agosto 2024 e il testo dell’Ordinanza: News> Sospensione delle rate di mutuo per gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio città metropolitana di Torino e alcuni Comuni delle province di Torino Vercelli.

  1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

L’ ordinanza in questione, all’ art. 9, dispone quanto segue:

  • in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio della città metropolitana di Torino e alcuni Comuni delle province di Torino e Vercelli – considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile – i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 06/08/2026 – Dichiarazione stato emergenza del 07/08/2024).
  • Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (ossia entro il 14 agosto 2025) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:

– tempi di rimborso;

– costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;

il termine, non inferiore a trenta giorni (da quando viene data l’informativa) per l’esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.

  • Qualora la banca o l’intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 06 agosto 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
  1. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

 Fino all’ agibilità o all’ abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque entro e non oltre il 06 agosto 2026) – i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell’addebito:

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l’opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

  • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
  • la richiesta di garanzie aggiuntive.

 

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

  1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno:

  • inviare una richiesta scritta a Banca d’Alba Credito Cooperativo s.c.: fidiegaranzie@pec.bancadalba.bcc.it (riportare nell’oggetto della mail: Ordinanza del Capo della Protezione Civile 1.096 del 21 agosto 2024 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nella città metropolitana di Torino e alcuni Comuni delle province di Torino e Vercelli, con indicazione dell’opzione prescelta (sospensione dell’intera rata ovvero della sola quota capitale)
  • presentare la richiesta rivolgendosi direttamente presso la propria Filiale di competenza.

Le richieste dovranno pervenire entro il 28 agosto 2025 e dovranno essere accompagnate da un’autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA ORDINANZA OCDPC 1096 del 21 agosto 2024 – Data di pubblicazione sul sito il 30 agosto 2024

Prorogata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025 e pubblicata in GU il 26 luglio 2025 – Data di pubblicazione sul sito il 28 luglio 2025.