INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO.

Si comunica l’avvenuta emanazione dell’Ocdpc n. 1.082 del 28 marzo 2024 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della città metropolitana di Genova e della provincia della Spezia.

L’ ordinanza in questione, all’ art. 9, dispone che in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della città metropolitana di Genova e della provincia della Spezia – considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile – i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino all’ 11/03/2025 – Dichiarazione stato emergenza del 11/03/2024).

Fino all’ agibilità o all’ abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino all’11 marzo 2025) – i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell’addebito:

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l’opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.
Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

  • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
  • la richiesta di garanzie aggiuntive.
  • durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno:
– inviare una richiesta scritta a Banca d’Alba s.c.: mutuiecreditispeciali@pec.bancadalba.bcc.it (riportare nell’oggetto della mail: Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 1.082 del 28 marzo 2024 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della città metropolitana di Genova e della provincia della Spezia) con indicazione dell’opzione prescelta (sospensione dell’intera rata ovvero della sola quota capitale)
– presentare la richiesta rivolgendosi direttamente presso la Filiale di Genova.

Le richieste dovranno pervenire entro il 15 giugno 2024 e dovranno essere accompagnate da un’autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.